Cassa Integrazione e Fondo di Integrazione Salariale

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE POLITICHE PASSIVE

I fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione, variazione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale. Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile mentre l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che della CIGS, fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Tuttavia, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero.

Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Non spettano ai lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

La misura della prestazione, sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario, è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Le prestazioni sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro, a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l’autorizzazione. I datori di lavoro, per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio, potranno avvalersi del flusso UNIEMENS, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA DLGS 148/2015 POLITICHE PASSIVE

L’accordo aziendale, per le imprese appartenenti ai settori di seguito indicati con almeno 15 dipendenti nei sei mesi precedenti la stipula del contratto di solidarietà, di seguito indicate

  • imprese industriali, comprese quelle appartenenti al settore edile e lapideo;
  • imprese artigiane, comprese quelle appartenenti al settore edile e lapideo, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, qualora sia stata concessa la CIGS all’impresa committente che esercita un influsso gestionale prevalente;
  • società cooperative;
  • società cooperative agricole e consorzi;
  • settori ausiliari del servizio ferroviario, o del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • imprese commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  • imprese commerciali con oltre 200 dipendenti;
  • imprese sottoposte a procedure concorsuali il cui requisito occupazionale si intende riferito ai 6 mesi precedenti la data di assoggettamento dell’impresa ad una delle procedure concorsuali;
  • società appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso Imprese industriali;
  • società appaltatrici di servizi di pulizia anche in forma cooperativa, a condizione che i dipendenti o i soci siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all’attuazione, da parte dell’appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all’applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • aziende appaltatrici dei servizi di pulizia, qualora la contrazione dell’attività appaltata sia connessa ad una situazione di crisi dell’azienda committente che abbia determinato il ricorso alla CIGS;
  • imprese editrici di giornali, quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale senza limiti numerici di dipendenti;
  • imprese e cooperative agricole interessate da processi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione, non rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 1 e seguenti e 21 e seguenti della legge n. 223/1991, previo apposito accordo tra le parti sociali e le istituzioni a livello territoriale.va sottoscritto con le organizzazioni sindacali: il Legislatore Delegato, ha affermato che si tratta di contratti collettivi aziendaliai sensi dell’art. 51 del D.L.vo n. 81/2015. Ciò significa che essi possono essere siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o dalle “loro” RSA o dalle RSU. Il contratto deve indicare le motivazioni e la quantità dei lavoratori eccedentari, anche alla luce degli indicatori economico finanziari (fatturato, risultato di impresa, indebitamento, risultato operativo) riguardanti il biennio precedente (almeno, secondo gli orientamenti amministrativi espressi dal Ministero del Lavoro, in passato che dovranno essere, nel caso, confermati). Nell’accordo, tra le altre cose, vanno specificate le modalità attraverso le quali l’impresa, per venire incontro ad esigenze produttive legate alla necessità di un aumento delle prestazioni, può modificare l’orario ridotto, sempre rimanendo all’interno del normale orario di lavoro (legale o contrattuale), senza alcuna prestazione di lavoro straordinario, a meno che l’azienda non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva. b) la riduzione di orario deve essere finalizzata ad evitare in tutto o in parte la dichiarazione di esubero del personale o una sua riduzione; la riduzione media non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile ma, per il singolo lavoratore, la riduzione complessiva può arrivare alla percentuale del 70% nell’arco dell’intero periodo di vigenza del contratto di solidarietà;

Le quote di accantonamento del TFR concernenti la retribuzione persa a seguito della riduzione di orario sono a carico della Gestione INPS relativa agli interventi assistenziali e di sostegno (art. 37 della legge n. 88/1989) con una eccezione, derivante dalla abrogazione della legge n. 464/1972, che riguarda i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, avvenuti entro 90 giorni dal termine del periodo integrativo, o entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento integrativo straordinario (ad esempio, CIGS per crisi aziendale) concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. Ciò, tuttavia, non accade se il recesso avviene, entro gli stessi termini, in caso di trattamento integrativo salariale derivante da cassa integrazione, attesa la esplicita abrogazione della norma che la prevedeva;

Studio Bevilacqua

Via G.Porzio Centro Direzionale Isola G1 Napoli
+39 392 540 2104
dr.salvatorebvl@libero.it
 dr.bevilacquaslv@libero.it

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