Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES) – C1M17

Istituito dalla legge di Stabilità 2016, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate al Sud è stato potenziato dal decreto Mezzogiorno n. 243-2016, convertito nella legge n. 18 del 2017.

L’incentivo è riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, per i nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate in determinate aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

L’intensità dell’agevolazione è pari al:

  • 45% dell’investimento ammissibile per le piccole imprese,
  • 35% dell’investimento ammissibile per le medie imprese
  • 25% dell’investimento ammissibile per le grandi imprese.

L’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento è pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni per le medie imprese e a 15 milioni per le grandi imprese.

Beni agevolabili

Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli in:

  • macchinari;
  • costi di impianto
  • impianti;
  • attrezzature varie.

Sono, quindi, esclusi dall’agevolazione i beni immateriali, gli immobili e i veicoli.

I beni agevolabili devono essere:

  • strumentali all’attività d’impresa;
  • nuovi;
  • destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante:

  • acquisto da terzi;
  • leasing;
  • contratto di appalto;
  • realizzazione in economia.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6869”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
  • a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta

All’utilizzo del credito d’imposta in esame non si applicano altresì:

  • il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art. 34 della
    388/2000, innalzato a 700.000,00 euro dall’1.1.2014;
  • il divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 31 co. 1 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), in presenza di debiti:
  • iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti ese­cutivi emessi dall’1.10.2011;
  • di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
  • per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Studio Bevilacqua

Via G.Porzio Centro Direzionale Isola G1 Napoli
+39 392 540 2104
dr.salvatorebvl@libero.it
 dr.bevilacquaslv@libero.it

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